Decreto Dignità, multa minima di 50.000 € sulla pubblicità del gioco: cosa cambia con la sentenza 172/2026
Risposta breve: con la sentenza n. 172/2026, depositata il 20 ottobre 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittimo l'art. 9, comma 2, del Decreto Dignità (d.l. 87/2018). La sanzione per chi viola il divieto di pubblicità del gioco con vincite in denaro resta pari al 20% del valore della pubblicità e, di regola, non inferiore a 50.000 € per ogni violazione; ora però può essere fissata sotto i 50.000 € quando il minimo risulta manifestamente sproporzionato. Il divieto di pubblicità non cambia. Contenuto per maggiorenni (18+).
Cosa ha deciso la Corte costituzionale
La questione è stata sollevata dal TAR Lazio (sezione IV, ordinanza del 29 luglio 2025). La Corte ha giudicato la soglia minima «rigida» contraria agli articoli 3 e 42 della Costituzione (ragionevolezza e diritto di proprietà) e ha riscritto la parte finale del comma 2.
Prima la norma diceva che la sanzione era «e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000». Dopo la sentenza va letta così: «ma non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000, salva la possibilità di applicare un importo minore, in caso di manifesta sproporzione rispetto alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche».
Secondo la Corte la soglia di 50.000 € resta un «necessario presidio» per la tutela della salute (art. 32 Cost.), ma è improntata «a marcata severità» e deve poter essere mitigata quando produce una sproporzione evidente.
Come funziona la sanzione: prima e dopo
La sanzione è costruita su due binari: un importo proporzionale (il 20% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità, percentuale che nel testo originale del decreto era il 5% ed è stata alzata in sede di conversione) e una soglia minima di 50.000 € per ogni violazione.
| Prima della sentenza 172/2026 | Dopo la sentenza 172/2026 | |
|---|---|---|
| Importo base | 20% del valore della pubblicità | 20% del valore della pubblicità |
| Minimo per violazione | 50.000 €, sempre | 50.000 € come regola |
| Importo sotto i 50.000 € | non possibile | possibile in caso di manifesta sproporzione |
| Criteri per ridurre | — | gravità, attività per eliminare o attenuare le conseguenze, personalità, condizioni economiche (art. 11 L. 689/1981) |
| Divieto di pubblicità (comma 1) | in vigore | in vigore, invariato |
Il 20% supera i 50.000 € solo quando la pubblicità vale più di 250.000 €. La Corte osserva che alla maggior parte delle condotte accertate dall'AGCOM non è collegato un valore superiore a 250.000 €: secondo il comunicato della Corte, nella prassi dell'AGCOM la maggior parte delle sanzioni è calcolata sulla soglia minima, moltiplicata, ove necessario, per ogni violazione accertata.
Il caso da cui nasce la sentenza
Davanti al TAR Lazio è pendente il ricorso di un giovane content creator contro un'ordinanza-ingiunzione dell'AGCOM da 157.000 € per video promozionali di giochi e scommesse online pubblicati su due canali YouTube e un canale Twitch. Le sanzioni erano tre: 55.000 € per il primo canale e 51.000 € per ciascuno degli altri due, sommate con il cosiddetto «cumulo giuridico». Il profitto ricavato, secondo il comunicato della Corte, era di circa 1.000 €.
Per la Corte il meccanismo può risultare eccessivo in episodi marginali, come «un'attività promozionale occasionale» svolta da una persona fisica fuori da ogni logica imprenditoriale, su un canale non monotematico accessibile a una ristretta cerchia di utenti, senza poter considerare la sua condizione economica. Il ricorso davanti al TAR Lazio è ancora pendente.
Cosa non cambia
- Il divieto resta. L'art. 9, comma 1, vieta qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, di giochi e scommesse con vincite in denaro, su qualunque mezzo, social media compresi; dal 1° gennaio 2019 vale anche per le sponsorizzazioni.
- Le esclusioni sono le stesse: lotterie nazionali a estrazione differita, manifestazioni di sorte locali e loghi ADM sul gioco sicuro e responsabile.
- Il minimo di 50.000 € resta la regola. La riduzione è un'eccezione per i casi di manifesta sproporzione.
- Chi sanziona resta l'AGCOM, ai sensi della legge 689/1981; i proventi delle sanzioni vanno al fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico del Ministero della salute.
- Il legislatore può comunque scegliere un meccanismo sanzionatorio diverso: la Corte lo dice espressamente.
Chi rischia la sanzione
La norma colpisce il committente, il proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e l'organizzatore della manifestazione, evento o attività. Nel linguaggio dei social, ricorda la Corte, i «proprietari dei mezzi di diffusione» sono i content creator titolari dei canali, mentre i «proprietari dei siti di diffusione» sono le società che gestiscono le piattaforme. La Corte cita le sanzioni AGCOM a Google Ireland (2.250.000 €) e Twitch Interactive Germany (900.000 €), proprietarie delle piattaforme su cui erano aperti i canali del ricorrente (delibere 317/23/CONS e 318/23/CONS).
Le regole AGCOM sulle comunicazioni consentite agli operatori sono spiegate nel nostro articolo sulla delibera 200/26/CONS.
Da quando vale
Per l'art. 136 della Costituzione, la norma dichiarata illegittima cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. La sentenza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 1ª Serie speciale n. 42 del 21 ottobre 2026.
Cosa significa per chi gioca
La sentenza non tocca le regole per chi gioca: la pubblicità del gioco resta vietata e il gioco a distanza legale resta quello offerto dai concessionari ADM. La sentenza riguarda l'importo delle multe a chi viola il divieto, non le regole del gioco. Un messaggio promozionale su un canale social resta una violazione.
Gioco legale e strumenti ADM
In Italia il gioco a distanza è consentito sui siti dei concessionari ADM, consultabili nell'elenco ufficiale ADM dei concessionari. Come riconoscere un sito autorizzato è spiegato nella guida alle licenze ADM; i siti senza concessione oscurati da ADM sono nella black list di ottobre 2026.
Sul conto di gioco sono disponibili i limiti di deposito, spesa e tempo e l'autoesclusione ADM.
FAQ
La pubblicità del gioco d'azzardo ora è permessa?
No. La sentenza riguarda solo l'importo minimo della sanzione (art. 9, comma 2). Il divieto dell'art. 9, comma 1, resta in vigore senza modifiche.
La multa minima di 50.000 € è stata abolita?
No. Resta la regola per ogni violazione. Si può scendere sotto i 50.000 € solo se il minimo è manifestamente sproporzionato rispetto alla gravità del fatto, all'attività per attenuarne le conseguenze, alla personalità e alle condizioni economiche di chi ha commesso la violazione.
Chi decide se ridurre la sanzione?
L'AGCOM, che è l'autorità competente a contestare e irrogare le sanzioni, applicando i criteri dell'art. 11 della legge 689/1981. Il provvedimento si può contestare davanti al giudice, come nel caso deciso dalla Corte, nato da un ricorso al TAR Lazio.
Riguarda anche influencer e content creator?
Sì. La Corte chiarisce che nel contesto dei social media i content creator rientrano tra i «proprietari dei mezzi di diffusione» a cui si applica la sanzione.
Da quando si applica la sentenza?
Dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (1ª Serie speciale n. 42 del 21 ottobre 2026), come prevede l'art. 136 della Costituzione.
Gioco responsabile
Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Se il gioco smette di essere un passatempo, il Telefono Verde per la dipendenza da gioco d'azzardo dell'ISS, 800 558 822, è un servizio pubblico di consulenza telefonica attivo dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 16:00 (pagina ISS). Altre informazioni nella nostra pagina gioco responsabile e nella guida al Telefono Verde.
Fonti primarie: Corte costituzionale, sentenza n. 172/2026 e comunicato stampa del 20 ottobre 2026 (PDF); Gazzetta Ufficiale, 1ª Serie speciale n. 42 del 21/10/2026; art. 9 d.l. 87/2018 su Normattiva; art. 11 L. 689/1981; art. 136 Costituzione; AGCOM, divieto di pubblicità sul gioco d'azzardo online. Consultate il 31 ottobre 2026.
