Risposta breve: con la determinazione n. 675265/RU del 22 ottobre 2026, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha fissato le regole sulla tracciabilità del denaro che entra ed esce dai conti di gioco online. Le ricariche passano da strumenti tracciabili (bonifico, addebito diretto, carte di pagamento e prepagate) o da strumenti alternativi con requisiti precisi; i contanti al punto vendita ricariche (PVR) restano ammessi entro 100 euro a settimana; i prelievi vanno solo su un conto o una carta intestati al titolare e non possono essere pagati al PVR. Contenuto per maggiorenni (18+).
Cos'è la determina del 22 ottobre 2026
È un provvedimento della Direzione Giochi di ADM, firmato dal direttore centrale Mario Lollobrigida, intitolato "Tracciabilità dei flussi finanziari nelle concessioni di raccolta del gioco a distanza e di strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità, ai fini della ricarica dei conti di gioco". È pubblicato nella pagina "Determinazioni giochi" del sito ADM.
La determina dà attuazione all'articolo 13, comma 5, del D.Lgs. 41/2024 (il riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza) e all'articolo 11 dello schema di convenzione di concessione, che obbliga il concessionario a custodire le somme dei giocatori su conti bancari o postali dedicati. Prima di adottarla, ADM ha valutato le osservazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Direzione V), dell'Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia e della Guardia di Finanza.
Il principio generale (articolo 1) è semplice: per ogni addebito e accredito sui conti di gioco il concessionario usa esclusivamente strumenti di pagamento tracciabili, nel rispetto dell'articolo 13, comma 5, del D.Lgs. 41/2024, che continua a consentire le ricariche in contanti al PVR entro un tetto settimanale (vedi sotto).
Ricariche: quali strumenti sono tracciabili
Secondo l'articolo 2 sono tracciabili i servizi e gli strumenti di pagamento offerti da un prestatore di servizi di pagamento italiano o dell'Unione europea che identificano in modo univoco chi paga e chi riceve e registrano data, importo e causale. La determina elenca:
- il bonifico;
- l'addebito diretto;
- la carta di pagamento;
- la carta prepagata.
Con questi strumenti la ricarica non è soggetta al limite settimanale previsto per i contanti. Restano gli eventuali limiti di deposito che il giocatore stesso ha impostato sul proprio conto (ne parliamo nella guida ai limiti di deposito ADM).
Contanti al PVR: resta il limite di 100 euro a settimana
Il limite resta quello fissato dalla legge, che la determina richiama. L'articolo 13 del D.Lgs. 41/2024 prevede che il PVR ricarichi il conto solo su richiesta del titolare, dopo averlo identificato. In contanti o con strumenti diversi da quelli tracciabili già indicati e validati, le ricariche al PVR sono consentite nel limite complessivo settimanale di 100 euro, e il rispetto del tetto è garantito dal concessionario con apposite misure sul sistema informatico usato dai PVR per le ricariche.
Secondo le FAQ di ADM sull'Albo dei PVR, anche le scratch card rientrano nel limite di 100 euro perché assimilabili al contante.
La novità dell'articolo 4 riguarda la contabilità: le ricariche fatte al PVR, con strumenti tracciabili, con strumenti alternativi o in contanti, vanno registrate nella contabilità del concessionario, anche per controllare il limite settimanale, e tenute separate per tipologia.
Strumenti alternativi: sei requisiti e scadenza 31 marzo 2027
L'articolo 3 apre a strumenti di ricarica offerti da operatori diversi dai prestatori di servizi di pagamento, purché notificati alla Banca d'Italia e con sei requisiti:
- chi acquista lo strumento è identificato e coincide con il titolare del conto di gioco;
- lo strumento serve solo a ricaricare il conto di gioco del suo titolare;
- l'operazione di pagamento non è modificabile;
- lo strumento è ricaricabile solo dal titolare identificato, tramite pin/voucher o modalità associate in modo univoco;
- il pagamento non è trasferibile a terzi;
- lo strumento consente di identificare il titolare.
I requisiti sono attestati da chi emette lo strumento con una relazione asseverata da un esperto terzo di antiriciclaggio o materia bancaria, presentata ad ADM tramite il concessionario, che la verifica prima. ADM la trasmette a Guardia di Finanza e Banca d'Italia. Se i requisiti mancano o la relazione non è veritiera, ADM informa la Banca d'Italia, sospende lo strumento e applica le penali convenzionali al concessionario.
Gli strumenti di questo tipo già in uso e conformi restano validi in via transitoria fino al 31 marzo 2027, entro cui i concessionari devono presentare la relazione. Attenzione: la scadenza riguarda solo questi strumenti alternativi, non tutta la determina.
Prelievi: solo su strumenti intestati, mai al PVR
Per l'articolo 5:
- per prelevare, il titolare indica un conto o uno strumento di pagamento tra quelli dell'articolo 2, comma 1, obbligatoriamente intestato a sé;
- prima dell'accredito il concessionario verifica che sia davvero riconducibile al titolare, anche con controlli presso i prestatori di servizi di pagamento o chiedendo documenti;
- se lo strumento non è intestato al titolare, l'accredito non viene fatto e il giocatore viene invitato a indicarne uno idoneo;
- il concessionario non può consentire prelievi pagati presso i PVR o altri punti vendita del gioco, anche della rete fisica e anche se dello stesso concessionario.
Il divieto è coerente con l'articolo 13 del D.Lgs. 41/2024, che esclude per il PVR qualunque prelievo dal conto di gioco e il pagamento delle vincite. Sul contenzioso relativo all'Albo dei PVR trovi i dettagli nel nostro articolo sulla sentenza del Consiglio di Stato.
E-wallet e conti dedicati
L'articolo 6 consente al concessionario di usare portafogli elettronici gestiti da intermediari autorizzati e vigilati per movimentare le somme dei conti dedicati e pagare le vincite. Deve però comunicarlo prima ad ADM e indicare la banca depositaria o tesoriera dove si trovano materialmente i soldi dei giocatori, che ne è garante.
Cosa cambia per chi gioca
| Operazione | Cosa prevede la determina | Riferimento |
|---|---|---|
| Ricarica con bonifico, addebito diretto, carta o prepagata | Ammessa, senza il limite settimanale dei contanti (restano i limiti di deposito scelti dal titolare) | Art. 2 |
| Ricarica in contanti al PVR | Ammessa entro 100 euro complessivi a settimana | Art. 13 c. 5 D.Lgs. 41/2024; art. 4 |
| Ricarica con strumenti alternativi | Solo se rispettano 6 requisiti e c'è la relazione asseverata; quelli in uso fino al 31/03/2027 | Art. 3 |
| Prelievo | Solo su conto o strumento intestato al titolare, verificato dal concessionario | Art. 5 c. 1-3 |
| Prelievo pagato al PVR o in un punto vendita | Vietato | Art. 5 c. 4 |
| E-wallet del concessionario | Ammessi se di intermediari vigilati, previa comunicazione ad ADM | Art. 6 |
In pratica, per non vedersi bloccare un prelievo, il conto o la carta indicati devono essere intestati al titolare del conto di gioco. Per le regole generali su apertura, documenti e prelievi c'è la nostra guida al conto di gioco ADM; per riconoscere i siti autorizzati, quella sui casinò online con licenza ADM.
FAQ
Posso ritirare le vincite in contanti al punto vendita ricariche?
No. Il D.Lgs. 41/2024 esclude per i PVR qualunque prelievo dal conto di gioco e il pagamento delle vincite, e la determina vieta al concessionario di consentire prelievi pagati presso i PVR o altri punti vendita del gioco.
Quanto posso ricaricare in contanti al PVR?
Fino a 100 euro complessivi a settimana, anche sommando altri strumenti non tracciabili come le scratch card. Con strumenti tracciabili quel limite non si applica, ma restano i limiti di deposito che hai impostato sul tuo conto.
Posso farmi accreditare il prelievo sulla carta di un familiare?
No. Lo strumento deve essere obbligatoriamente intestato al titolare del conto di gioco; altrimenti il concessionario non fa l'accredito e chiede di indicarne uno idoneo.
Cosa significa "31 marzo 2027"?
È il termine transitorio per gli strumenti di ricarica alternativi già in uso (articolo 3): entro quella data i concessionari devono presentare ad ADM la relazione asseverata. Non riguarda le altre regole della determina.
Da quando si applica la determina?
Il testo si rivolge ai concessionari per la raccolta a distanza previsti dall'articolo 6, comma 5, del D.Lgs. 41/2024 e indica che ne viene data pubblicazione sul sito di ADM "a norma e a ogni effetto di legge". Non riporta altre date di decorrenza: l'unico termine indicato è quello transitorio del 31 marzo 2027 per gli strumenti alternativi.
Gioco responsabile
Il gioco con vincita in denaro è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Strumenti come i limiti di deposito e l'autoesclusione aiutano a mantenere il controllo: trovi tutto nella pagina Gioco responsabile. Se il gioco sta diventando un problema per te o per una persona vicina, puoi chiamare il Telefono Verde Nazionale per le problematiche legate al gioco d'azzardo 800 558 822 dell'Istituto Superiore di Sanità, gratuito e anonimo (come funziona: guida al Telefono Verde).
Fonte primaria: ADM, determinazione prot. n. 675265/RU del 22 ottobre 2026, consultata il 23 ottobre 2026. Altre fonti: D.Lgs. 25 marzo 2024, n. 41, art. 13 (Gazzetta Ufficiale); ADM, FAQ Albo dei Punti Vendita Ricariche; ADM, Determinazioni giochi.